IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 2, commi 22 e 23, lettera a), della legge 8 agosto
1995, n. 335; 
  Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1996, n. 417; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 7 marzo 1997; 
  Acquisito il parere delle competenti commissioni  permanenti  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 23 aprile 1997; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di  concerto  con  il
Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
                             Contributi 
  1. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, l'aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro dovuta
per  il  personale  iscritto  al  Fondo  pensioni  per  gli  sportivi
professionisti - di seguito denominato Fondo  -  e'  stabilita  nella
misura del 9,11 per cento; per il  medesimo  personale  l'aliquota  a
carico dei lavoratori e' stabilita nella misura in vigore  nel  Fondo
pensioni   lavoratori    dipendenti    dell'assicurazione    generale
obbligatoria. 
  2. Dal 1 gennaio 1998, l'aliquota contributiva a carico dei  datori
di lavoro dovuta per il personale iscritto al Fondo  e'  incrementata
annualmente di 2 punti percentuali fino a  concorrenza  dell'aliquota
in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria. 
  3. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, le aliquote contributive dovute  per  il  personale  di  cui
all'articolo 2,  commi  2  e  3,  si  applicano  integralmente  sulla
retribuzione giornaliera non eccedente l'importo del massimale  annuo
di   retribuzione    pensionabile    vigente    tempo    per    tempo
nell'assicurazione generale obbligatoria ai  sensi  dell'articolo  2,
comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, diviso  per  312.  Sulla
parte  di  retribuzione  eccedente  il  massimale   di   retribuzione
giornaliera imponibile e inferiore all'importo di  cui  al  comma  5,
diviso per 312, si applica un contributo di solidarieta' nella misura
dell'1,2 per cento, di cui 0,60 per cento  a  carico  del  datore  di
lavoro e 0,60 per cento a carico del lavoratore. 
  4. Per il personale di cui all'articolo 2, comma 9,  e  per  coloro
che esercitano il diritto di opzione di cui all'articolo 1, comma 23,
della  legge  8  agosto  1995,  n.  335,  trovano   applicazione   le
disposizioni di cui all'articolo 2, comma 18, della citata  legge  n.
335 del 1995. A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, sulle quote di retribuzione eccedenti il  massimale
di retribuzione imponibile di cui all'articolo  2,  comma  18,  della
citata legge n. 335 del 1995, e inferiore all'importo di cui al comma
5 si applica un contributo di  solidarieta',  aggiuntivo  rispetto  a
quanto previsto nell'articolo 1,  comma  5,  lettere  a)  e  b),  del
decreto legislativo 14 dicembre 1995, n. 579,  da  versare  al  Fondo
nella misura dell'1,2 per cento, di cui 0,60 per cento a  carico  del
datore di lavoro e 0,60 per cento a carico del lavoratore. 
  5. Il contributo di solidarieta' di cui al comma 4 non  si  applica
sulle quote di retribuzione annua  eccedenti  l'importo  di  lire  un
miliardo rivalutato annualmente secondo le variazioni dell'indice dei
prezzi al consumo per le famiglie di  operai  e  impiegati  calcolato
dall'ISTAT. 
  6. Dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,  ai  soli
fini  dell'acquisizione   del   diritto   alla   corresponsione   dei
trattamenti  pensionistici,  ai  lavoratori  iscritti  al  Fondo,  ad
esclusione di coloro di cui all'articolo 2, comma 9, che possano  far
valere almeno 4.160 contributi  giornalieri  effettivi  o  figurativi
versati o accreditati nel Fondo, e' accreditato di ufficio, per  ogni
anno in cui la retribuzione  globale  percepita  dal  lavoratore  non
superi il 50 per cento del massimale di  retribuzione  imponibile  di
cui all'articolo 2, comma 18, della citata legge n. 335 del 1995,  un
numero di contributi giornalieri pari a 260. Tale  accreditamento  e'
consentito per un numero di giornate non superiore a 1040  e  fino  a
concorrenza di 5.200 contributi giornalieri complessivi. 
 
    

          Avvertenza:
            Il  testo  delle  note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  commi  2  e 3, del testo unico delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.



           Note alle premesse:
            -   L'art.   76   della  Costituzione  regola  la  delega
          al  governo dell'esercizio della   funzione  legislativa  e
          stabilisce    che  essa  non  puo'    avvenire se   non con
          determinazione   di principi   e criteri   e  soltanto  per
          tempo limitato e per soggetti definiti.
            -    L'art.   87,   comma   quinto, della   costituzione,
          conferisce  al Presidene  della Repubblica  il potere    di
          promulgare   le leggi  e di emanare i decreti aventi valore
          di legge e i regolamenti.
            - I  commi 22 e  23, lettera a), dell'art.  2 della legge
          8  agosto  1995,    n.    335    (Riforma     del   sistema
          pensionistico     obbligatorio    e  complementare),  cosi'
          recitano:
            "22.   Il Governo   della Repubblica   e'  delegato    ad
          emanare,    entro  dodici mesi   dalla data   di entrata in
          vigore della  presente legge, sentite   le   organizzazioni
          maggiormente  rappresentative  sul  piano nazionale, uno  o
          piu' decreti legislativi    intesi  all'armonizzazione  dei
          regimi    pensionistici    sostitutivi   dell'assicurazione
          generale obbligatoria  operanti presso   l'INPS,   l'INPDAP
          nonche' dei  regimi pensionistici  operanti  presso  l'Ente
          nazionale   di   previdenza  ed assistenza per i lavoratori
          dello spettacolo (ENPALS) ed altresi' con riferimento  alle
          forme  pensinistiche  a carico  del bilancio   dello  Stato
          per le categorie  di personale non statale di cui  al comma
          2  ,  terzo    periodo,   con l'osservanza   dei   seguenti
          principi e  criteri direttivi:
            a)   determinazione    delle    basi    contributive    e
          pensionabili    con riferimento   all'art.  12 della  legge
          30  aprile  1969, n.  153,   e successive     modificazioni
          ed      integrazioni,      con    contestuale ridefinizione
          delle aliquote   contributive tenendo   conto,  anche    in
          attuazione  di   quanto previsto   nella lettera  b), delle
          esigenze di equilibrio  delle  gestioni  previdenziali,  di
          commisurazione    delle  prestazioni  pensionistiche   agli
          oneri contributivi sostenuti   e  alla  salvaguardia  delle
          prestazioni   previdenziali   in   rapporto     con  quelle
          assicurate in applicazione dei commi da 6 a 16 dell'art. 1;
            b) revisione  del sistema  di calcolo  delle  prestazioni
          secondo  i  principi  di  cui  ai  citati  commi  da 6 a 16
          dell'art. 1;
            c)    revisione  dei    requisiti    di  accesso     alle
          prestazioni    secondo  criteri  di  flessibilita' omogenei
          rispetto a quelli fissati dai commi da 19 a 23 dell'art. 1;
            d)  armonizzazione dell'insieme  delle prestazioni    con
          riferimento  alle   discipline   vigenti nell'assicurazione
          generale   obbligatoria, salvaguardando   le      normative
          speciali     motivate     da      effettive    e  rilevanti
          peculiarita'  professionali   e  lavorative  presenti   nei
          settori interessati.
            23.    Il Governo   della   Repubblica e'   delegato   ad
          emanare,  entro dodici mesi   dalla data    di  entrata  in
          vigore della  presente legge, norme intese a:
            a)  prevedere, per i lavoratori di cui  all'art. 5, commi
          2 e 3, del decreto legislativo 30 dicembre  1992,  n.  503,
          requisiti  di accesso ai trattamenti   pensionistici,   nel
          rispetto     del     principio      di  flessibilita'  come
          affermato  dalla  presente legge,  secondo criteri coerenti
          e funzionali  ale  obiettive peculiarita'  ed esigenze  dei
          rispettivi   settori     di   attivita'   dei    lavoratori
          medesimi,  con applicazione della  disciplina in materia di
          computo  dei  trattamenti  pensionistici secondo il sistema
          contributivo in modo da determinare effetti compatibili con
          le specificita' dei settori delle attivita'";
            - Il comma 1 dell'art. 1 della   legge 8 gosto  1996,  n.
          417  (Proroga  dei   termini per  l'emanazione dei  decreti
          legislativi  di cui   alla legge 8  agosto  1995,  n.  335,
          recante  riforma  del  sistema pensinistico obbligatorio  e
          complementare)   cosi'   recita:   "1.   I   termini    per
          l'esercizio  delle  deleghe normative  conferite al Governo
          dalla legge 8 agosto 1995, n. 335,  sono  differiti  al  30
          aprile 1997".
           Note all'art. 1:
            -  Il    comma  18 dell'art. 2   della legge n. 335/1995,
          cosi' recita:   "18. A decorrere dal  periodo  di  paga  in
          corso  alla  data di entrata in vigore della presente legge
          rientra   nella   retribuzione    imponibile    ai    sensi
          dell'articolo  12  della  legge  30 aprile  1969,  n.  153,
          e  successive   modificazioni  e  integrazioni,  il 50  per
          cento   della  differenza  tra  il  costo  aziendale  della
          provvista  relativa  ai  mutui  e  prestiti    concessi dal
          datore di  lavoro ai  dipendenti ed  il tasso agevolato, se
          inferiore al   predetto costo,  applicato    ai  dipendenti
          stessi.   Per      i  lavoratori,  privi     di  anzianita'
          contributiva,   che si iscrivono   a far   data    dal    1
          gennaio   1996  a forme  pensionistiche obbligatorie e  per
          coloro    che  esercitano    l'opzione  per    il   sistema
          contributivo,    ai sensi   del comma   23 dell'art.  1, e'
          stabilito un massimale annuo   della base contributiva    e
          pensionabile  di    lire  132  milioni,   con   effetto sui
          periodi   contributivi    e  sulle    quote    di  pensione
          successivi   alla   data     di  prima  assunzione,  ovvero
          successivi alla  data di   esercizio   dell'opzione.  Detta
          misura  e'  annualmente rivalutata  sulla  base dell'indice
          dei  prezzi  al consumo   per   le famiglie di  operai    e
          impiegati,  cosi'  come    calcolato dall'ISTAT. Il Governo
          della  Repubblica    e'  delegato    ad  emanare,     entro
          centoventi  giorni dalla   data di entrata  in vigore della
          presente  legge, norme relative al  trattamento  fiscale  e
          contributivo  della  parte di reddito eccedente   l'importo
          del     tetto   in      vigore,    ove      destinata    al
          finanziamento  dei    fondi  pensione   di cui   al decreto
          legislativo 21 aprile    1993,  n.    124,    e  successive
          modificazioni   ed     integrazioni,  seguendo  criteri  di
          coerenza rispetto ai principi  gia' previsti  nel  predetto
          decreto e successive modificazioni ed integrazioni".
            -  Il  comma  23 dell'art. 1 della legge n. 335/95, cosi'
          recita: "23.  Per i lavoratori di cui ai commi  12 e 13  la
          pensione   e'   conseguibile  a        condizione     della
          sussistenza  dei   requisiti  di   anzianita'  contributiva
          e  anagrafica  previsti   dalla normativa previgente, che a
          tal fine   resta confermata    in  via    transitoria  come
          integrata  dalla  presente legge. Ai medesimi lavoratori e'
          data  facolta'  di  optare  per  la   liquidazione      del
          trattamento  pensionistico  esclusivamente    con le regole
          del sistema  contributivo,  ivi comprese   quelle  relative
          ai  requisiti   di  accesso  alla  prestazione  di  cui  al
          comma    19,    a  condizione    che  abbiano      maturato
          un'anzianita'    contributiva pari   o superiore a quindici
          anni di cui almeno cinque nel sistema medesimo".
            -  Il  comma   5   dell'art.   1   D.Lgs.   14   dicembre
          1995,  n.  579 (attuazione della delega conferita dall'art.
          2,  comma  18,  della legge 8  agosto  1995,  n.  335,   in
          materia  di   trattamento   fiscale   e contributivo  della
          parte   di   reddito   eccedente  l'importo  del  massimale
          contributivo stabilito dal medesimo art. 2), cosi' recita:
            "5.  Alla  contribuzione,  nei   confronti  della   quale
          opera  la deduzione fiscale di cui al comma 2, si applica:
            a)  ove  a  carico del datore di lavoro, il contributo di
          solidarieta'  di  cui  all'art.  12  del   citato   decreto
          legislativo n. 124 del 1993;
            b)   ove  a  carico  del  lavoratore,  un  contributo  di
          solidarieta' nella misura  del  2  per   cento in    favore
          della    gestione    pensionistica obbligatoria   cui    il
          lavoratore  medesimo  e'   iscritto;  a  tale contributo si
          applicano le disposizioni in  materia  di  riscossione,  di
          termini  di    prescrizioni e di   sanzioni vigenti per  le
          contribuzioni  dei  regimi  pensionistici  obbligatori   di
          pertinenza".